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Regolamento SIA

NORME GENERALI 
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 – Interpretazione e finalità

PARTE PRIMA 
Regolamento di funzionamento ed organizzazione 
Art. 3 - Assemblea dei soci
Art. 4 - Consiglio delle Sezioni Regionali (C.S.R.)
Art. 5 – Comitato Esecutivo (C.E.)
Art. 6 -  Comitati, Commissioni e Delegati del CE

PARTE SECONDA
Regolamento di ammissione ed esclusione dei soci e versamento quote sociali
Art. 7 -  Ammissione ed esclusione dei soci

PARTE TERZA
Regolamento degli organi delle sezioni regionali
Art. 8 – Assemblea di sezione regionale
Art. 9 - Consiglio di coordinazione di sezione (C.C.S.)

PARTE QUARTA
Regolamento dei congressi e temi scientifici
Art. 10 -  Congresso Nazionale
Art. 11 – Congresso Nazionale delle Sezioni Regionali

PARTE QUINTA
Regolamento rimborsi ed ospitalità
Art. 12 – Rimborsi ed ospitalità

PARTE SESTA
Regolamento attività varie
Art. 13 – Attività varie

PARTE SETTIMA
Disposizioni finali
Art. 14 – Entrata in vigore

 

NORME GENERALI 

Art. 1 - Oggetto del regolamento.
Il presente Regolamento integra le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della Società Italiana di Andrologia - S.I.A. e dei suoi organi e organismi, nonché i diritti e gli obblighi dei loro componenti, secondo le disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia. 

Art. 2 – Interpretazione e finalità.
1. Il presente regolamento ha la funzione di dare attuazione alle norme statutarie, pertanto l’interpretazione dello stesso deve essere in linea con il contenuto dello Statuto. 

2. In caso di questioni non disciplinate né dallo statuto né dal regolamento, in assenza di disposizioni legislative afferenti le associazioni e le specifiche previsioni per le società medico-scientifiche, la questione sarà sottoposta al vaglio della più prossima riunione del C.E.
  

PARTE PRIMA 
Regolamento di funzionamento ed organizzazione 

Art. 3 - Assemblea dei soci
Convocazione 
L’avviso di convocazione di cui all’art. 9 dello statuto deve essere inoltrato agli associati con le forme idonee che saranno stabilite di volta in volta dal C.E.. 
 
Art. 4 - Consiglio delle Sezioni Regionali (C.S.R.)
Elezione e riunioni
Per il rinnovo del C.S.R. le nuove candidature dei Coordinatori scientifici e dei Delegati regionali dovranno essere presentate, nelle singole sezioni, almeno 30 giorni prima dell’assemblea di sezione.
Le riunioni del C.S.R. sono presiedute dal Presidente della S.I.A., o in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario; questi ultimi due non hanno in questa sede diritto di voto.
Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti
e delibera, con voto palese, a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voto sarà determinante il voto del coordinatore delle sezioni.
Il Segretario è tenuto a redigere un apposito verbale delle deliberazioni del C.S.R.. Tutti i soci hanno diritto di prenderne visione o di estrarne copia a proprie spese.
Contro le deliberazioni del C.S.R. può essere proposta impugnazione per motivi di legittimità o di merito da almeno un quinto dei soci. L’atto di impugnazione deve essere inviato al coordinatore delle sezioni, prima della scadenza del suo mandato, il quale provvederà ad inoltrarlo tempestivamente al Collegio dei probiviri per la risoluzione della controversia.
A completamento di quanto espresso nello Statuto all’articolo 20, nel caso che durante l’elezione del Delegato Nazionale fra i Coordinatori di Sezione, due o più candidati raggiungano un numero pari di voti, verrà eletto e svolgerà la funzione di Delegato Nazionale quello che avrà la maggiore anzianità d’iscrizione in SIA.
Ai fini di quanto stabilito nell’art. 27 del vigente Statuto, si precisa che sono ad alta rappresentanza le Regioni ove risultino iscritti almeno 150 soci in regola con il versamento della quota sociale.

Art. 5 – Comitato Esecutivo (C.E.)
1. Elezioni del Comitato Esecutivo
L’elezione del CE avverrà secondo le modalità stabilite nell’art. 11 dello statuto.
I candidati Presidenti hanno la possibilità d'illustrare ai Soci il proprio programma in un tempo non superiore a 10 minuti, nell’apposito spazio congressuale.
I soci hanno facoltà di richiedere delucidazioni ed esprimere dichiarazioni di voto in un tempo non eccedente 3 minuti per ciascun intervento.
Il Presidente in carica ha comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di limitare, prolungare o concludere la discussione.

2. Riunioni del C.E.
Il C.E. si riunisce almeno sei volte l’anno di cui una per l’organizzazione del Congresso Nazionale. Le riunioni del C.E. sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Segretario. Il Comitato Esecutivo delibera, con voto palese, a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente. Partecipano, altresì con facoltà di prendere parola, alle riunioni del C.E. ma senza diritto di voto:
a)    Il Past-President (per i primi 3 mesi dalla proclamazione del nuovo Comitato Esecutivo eletto).
b)    Il Delegato Nazionale delle Sezioni Regionali
c)    Il Presidente Commissione Scientifica
d)    Il Delegato del CE per i rapporti con le Aziende e le Istituzioni
e)    Il Delegato del CE per la Formazione Medico-Scientifica
Il Segretario è tenuto a redigere un apposito verbale delle deliberazioni del C.E.
Nello svolgimento delle proprie funzioni il C.E. avrà autonomia decisionale ed autonomia nella gestione economica.

3. Criteri determinazione quote sociali
Il criterio di determinazione delle quote sociali sarà individuato di volta in volta dal C.E. e proposto per l’approvazione dell’A.G.O.

Art. 6 - Comitati, Commissioni e Delegati del CE
Il C.E., ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, nomina i membri delle commissioni, dei comitati o gli esperti di settore che ritiene utili per le necessità della società ed è sua facoltà poter revocare l’incarico ai singoli membri delle commissioni e/o comitati. I due Delegati del CE (per i rapporti con le Aziende e le Istituzioni e per la Formazione Medico-Scientifica) vengono nominati nella prima riunione del Comitato Esecutivo neo eletto.
I componenti ed il coordinatore di ciascun comitato vengono nominati dal C.E. e si avvalgono della segreteria della S.I.A. per la parte organizzativa ed amministrativa.
Tali comitati o esperti saranno all’uopo consultati dal C.E. e dalla Commissione Scientifica in occasione del Congresso Nazionale per le questioni di loro competenza. 
Il loro parere non è tuttavia vincolante per le decisioni della Commissione Scientifica e del C.E.

Quando lo ritenga necessario, il C.E. convoca i comitati che parteciperanno alla seduta del C.E. per quanto di loro competenza, senza diritto di voto.

La Commissione Scientifica cura l'organizzazione di tutte le attività scientifiche e culturali del Congresso Societario e supporta il C.E. o le Commissioni all’uopo designate nella valutazione dei progetti SIA a scopo educazionale e formativo.


PARTE SECONDA
Regolamento di ammissione ed esclusione dei soci e versamento quote sociali 

Art. 7 - Ammissione ed esclusione dei soci
1. La domanda di ammissione come socio ordinario o straordinario, corredata di firma di un socio ordinario, dovrà essere indirizzata al Presidente della Società; il Segretario valuta la conformità della richiesta e la presenta al C.E. che delibera con la maggioranza dei componenti l’ammissione dei nuovi soci. Ogni socio ordinario deve essere in regola con le norme previste dall’art. 6 dello Statuto.

2. I soci ordinari e straordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale, che dovrà essere versata alla Società entro il 31 marzo di ogni anno per poter esercitare il diritto di voto e per poter beneficiare degli altri diritti del socio.
I soci che, per tre anni consecutivi, non abbiano versato la quota sociale, vengono considerati soci Ordinari o Straordinari non effettivi con perdita dei diritti societari. Per riacquisire i diritti di socio Ordinario o Straordinario dovranno regolarizzare tutte le quote arretrate.
Per gravi e giustificati motivi quali ad esempio indegnità, morosità o grave inosservanza delle norme statutarie e regolamentari, e sentito l’interessato, il collegio dei probiviri potrà proporre la radiazione di un socio al C.E., che potrà deliberare tale provvedimento purché la decisione sia stata presa all’unanimità e autorizzata dall’Assemblea Generale Ordinaria.
I soci che altresì intendano dimettersi possono farlo in qualsiasi momento indirizzando una lettera di dimissioni al Presidente della società. La perdita della qualifica di socio per qualsivoglia motivo, ivi  compreso il venir meno dei requisiti soggettivi di cui allo statuto, è automaticamente causa di decadenza dalle cariche sociali.

 
PARTE TERZA
Regolamento di funzionamento degli organi delle sezioni regionali

Art. 8 – Assemblea di sezione regionale
1. Convocazione
L’assemblea di sezione regionale viene convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno dal coordinatore scientifico di sezione o in via straordinaria su istanza motivata di almeno un quinto dei soci della sezione. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci da parte del coordinatore di sezione almeno sessanta giorni prima con le stesse caratteristiche e modalità stabilite per la convocazione dell’A.G.O..

2. Costituzione
L’assemblea ordinaria di sezione regionale è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. 
L’assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti. Le votazioni avvengono con le medesime modalità previste per l’A.G.O.. 
L’assemblea convocata in via straordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto;
- in seconda e nelle successive convocazioni, di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto di voto.

Art. 9 - Consiglio di coordinazione di sezione (C.C.S.)
1.    Elezioni e candidature del C.C.S.
La candidatura da parte di ciascun socio in regola, nel rispettivo ruolo in cui intende presentarsi, dovrà essere inviata con modalità che certifichino l’avvenuta ricezione, al coordinatore scientifico in carica, almeno trenta giorni prima dell’assemblea di sezione. Il congresso di sezione nella quale avranno luogo le votazioni per l’elezione del nuovo C.C.S. dovrà tenersi almeno trenta giorni prima dell’A.G.O. nella quale verrà ratificato l’esito della votazione per l’elezione del C.E.. 
Nel corso del congresso di sezione, prima delle operazioni di voto, verrà esposto, a cura del Coordinatore Scientifico del C.C.S., l’elenco dei candidati nelle rispettive cariche. Le operazioni di voto sono segrete. Ciascun votante, munito di documento di riconoscimento valido, ritirerà la scheda di voto nella quale potrà indicare le preferenze tra i candidati e provvederà a riconsegnarla alla segreteria elettorale. 
Saranno considerati eletti i primi soci che nell’ordine avranno ottenuto il maggior numero di preferenze rispetto agli altri nelle rispettive cariche in cui si sono candidati. Il Coordinatore Scientifico uscente provvederà a notificare per scritto ai soci eletti ed alla segreteria S.I.A. il risultato delle votazioni e il numero delle preferenze ottenute dai candidati.

2.    Dimissioni o impedimento, anche permanente, di un componente del C.C.S. o del Coordinatore Scientifico.
Il componente del Consiglio di Coordinazione di Sezione dimissionario o permanentemente impossibilitato a partecipare alle sedute (grave invalidità, morte, ecc.), viene sostituito dal primo dei candidati non eletti disponibile a tale incarico.
Nel caso in cui il primo dei non eletti non sia disponibile ad assumere l’incarico o manchi del tutto, si dovrà procedere ad effettuare una nuova elezione soltanto del rappresentante regionale.
In caso di dimissioni o impossibilità permanente del Coordinatore Scientifico, il C.C.S. si intenderà automaticamente decaduto e si dovrà procedere ad una nuova elezione.

PARTE QUARTA
Regolamento dei congressi e temi scientifici

Art. 10 - Congresso Nazionale
1.  Presidente e sede del Congresso Nazionale 
Tutti i soci ordinari aventi diritto di voto in regola con i doveri societari possono presentare candidatura per la presidenza del Congresso Nazionale successivo per il quale non sia stato ancora scelto il Presidente indicando contestualmente la sede. Tale candidatura va presentata per scritto al Presidente della S.I.A. almeno sessanta giorni prima dello svolgimento dell’A.G.O. annuale. Il Presidente della S.I.A. comunicherà all’assemblea dei soci le candidature ricevute e le sedi congressuali proposte. Sarà compito dell’A.G.O. scegliere la sede ed il Presidente del Congresso Nazionale. 

2. Frequenza e durata del Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale S.I.A. avrà cadenza annuale.
Il congresso avrà una durata di un minimo di 2 giorni oltre quello dedicato alla seduta inaugurale. In coordinazione con la Commissione Scientifica eventuali corsi di aggiornamento potranno essere organizzati durante il congresso.

3. Sede, struttura e temi del Congresso Nazionale
La strutturazione del congresso verrà proposta dalla Commissione Scientifica ed approvata dal C.E.. Per l’occasione il Presidente eletto del congresso entra a far parte della Commissione Scientifica. Il format del congresso dovrà comunque prevedere:
a.    il  programma scientifico 
b.    la seduta di presentazione dei programmi dei candidati alla presidenza - nell’anno in cui sono previste le elezioni del nuovo CE è programmata come da Statuto art.           11. Al termine di detta seduta verrà aperto il seggio elettorale. 
c.    l’assemblea generale ordinaria dei soci 
d.    la cerimonia inaugurale
e.    eventualmente un programma sociale per i soci e gli ospiti.

4. Programma scientifico
La Commissione Scientifica elabora il programma del congresso e lo sottopone al Comitato Esecutivo per l’approvazione. L’autore che presenta il contributo scientifico accettato dovrà risultare iscritto al congresso. La mancata iscrizione comporterà l’impossibilità di presentare il contributo.

5.  Attività sociali, allestimenti di aree espositive e premi speciali
Le attività sociali saranno proposte dal Presidente del congresso e dovranno ottenere l’approvazione del C.E. L’organizzazione delle attività sociali sarà curata dalla S.I.A. in collaborazione con il 
comitato organizzatore. Le attività sociali dovranno essere organizzate in modo da non essere di ostacolo alla partecipazione dei soci ai lavori congressuali.
Nella sede congressuale si dovrà tenere conto, e sarà cura della segreteria organizzativa, della predisposizione di apposita ed adeguata area per l’eventuale esposizione di stand, apparecchiature e strumentario medico-chirurgico, per editoria scientifica, per presidi farmaceutici ed affini.
La Commissione Scientifica di concerto con il CE potrà istituire dei premi speciali per i migliori contributi scientifici anche in funzione di proposte provenienti dagli sponsors.
L’attribuzione di tali premi speciali sarà curata dalla Commissione Scientifica che di concerto con il CE potrà istituire, una commissione apposita per la scelta dei vincitori.

6. Copertura economica
Tutte le attività scientifiche, sociali ed organizzative in genere, indicate nei precedenti punti, così come quelle menzionate nei successivi articoli, dovranno comunque essere compatibili con la relativa copertura economica indicata nel bilancio di previsione.

PARTE QUINTA
Regolamento rimborsi ed ospitalità

Art. 12 – Rimborsi ed ospitalità
1. Rimborsi
Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute i membri del  C.E., del C.S.R. e delle commissioni che partecipino alle riunioni, limitatamente alle spese di viaggio regolarmente documentate; le spese di pernottamento sono rimborsabili solo in casi di forza maggiore che impediscano l’arrivo ed il ritorno al proprio domicilio nella giornata stessa della riunione.

2.  Ospitalità
I Presidenti dei congressi nazionali possono usufruire di una eventuale somma messa a disposizione dal C.E. della S.I.A., la cui entità sarà variabile e concordata preventivamente con il CE, per invitare ospiti e/o personalità di prestigio, per la caratterizzazione del programma sociale, per gadget personali. Tali spese debbono obbligatoriamente essere documentate dal Presidente del congresso.
 

PARTE SESTA
Regolamento attività varie

Art. 13 – Attività varie
1. Borse di studio e premi.
Il C.E. assegna borse di studio o premi su indicazione o sentito il parere della Commissione Scientifica.

2. Patrocini.
Il patrocinio della S.I.A. viene concesso dal C.E. solo ad incontri scientifici di chiara levatura. 
Le domande devono pervenire al C.E. almeno 30 (trenta) giorni dalla data dell’evento e dovranno contenere in allegato un programma dettagliato. Il Patrocinio sarà concesso preferibilmente quando il Presidente, il Segretario, un membro del CE o un membro del CCS o della CS sia presente e porti il saluto della Società. Per i non Soci verrà richiesto un contributo di segreteria. Per i soci SIA che ne faranno richiesta il patrocinio potrà essere concesso anche in tempi più brevi con le stesse modalità. Il Segretario provvederà a valutare la conformità dell’iniziativa con il presente Regolamento e ne darà parere positivo o negativo. Il Segretario in occasione della prima data utile del successivo C.E. relazionerà allo stesso C.E. sui Patrocini concessi o rifiutati. In caso di eventi o iniziative particolari il Segretario potrà avvalersi della sospensione del giudizio sulla concessione del Patrocinio ed affidare al C.E. la decisione finale che sarà presa a maggioranza con voto palese. 

3. Biblioteca o videoteca sociale.
La Commissione Scientifica e le eventuali Commissioni create all’uopo si fanno carico, coadiuvate dalla segreteria S.I.A., di curare la realizzazione e l’attività di un centro di documentazione andrologica, a disposizione dei soci interessati.

4. Altre attività.
Atteso che la gestione e la connaturata responsabilità della Società è demandata al C.E., tutte le attività scientifiche, di formazione, sociali ed organizzative indicate e/o non specificamente previste nei precedenti articoli, ma che impegnino in qualsiasi modo la Società, ancorché promosse a livello territoriale, oltre alla preventiva compatibilità prevista dal precedente art. 10 punto 6, dovranno essere autorizzate dal C.E.
 

PARTE SETTIMA
Disposizioni finali

Art. 14 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 4 novembre 2021 a seguito dell’approvazione all’unanimità dei presenti del CE e dopo l’entrata in vigore del nuovo Statuto della Società Italiana di Andrologia, votato in Assemblea Generale Straordinario dalla maggioranza dei Soci in data 12 settembre 2021.

Lo stesso è aggiornato con delibera del CE in data 8 giugno 2023.