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STATUTO

TITOLO I

Disposizioni Generali

Articolo 1 - Denominazione

La "SOCIETA' ITALIANA DI ANDROLOGIA" (S.I.A.) in seguito anche "Società", è un'associazione medica scientifica senza fini di lu­cro, costituita a Pisa il 14 febbraio 1976 con atto del Notaio France­sco Tumbiolo di Pisa rep.n.241329/4695, registrato all'ufficio del regi­stro di Pisa il 3 marzo 1976 al n. 4106, la cui attività è regolata dalle norme del presente statuto, nonchè dai regolamenti emanati in attua­zione delle norme statutarie.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale in Roma.

Sedi secondarie e uffici amministrativi e/o operativi possono essere i­stituiti, dal Comitato Esecutivo, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Decentramento Regionale

La Società è articolata in otto Sezioni Regionali al fine di consentire un miglior rapporto con le istituzioni locali e una più solida partecipa­zione territoriale della Società stessa. Tali Sezioni, se autorizzate in tal senso dal Comitato Esecutivo, rappresentano sul territorio gli Organi direttivi e gestionali centrali della Società.

Articolo 4 - Scopi della Società

La Società è apolitica, indipendente e senza finalità di lucro.

La Società e per essa i suoi legali rappresentanti rendono specifica di­chiarazione di autonomia e indipendenza  dell'ente e dei  suoi  legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attività im­prenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svol­te nell'ambito del Programma  nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

La Società non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli as­sociati e, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, atti­vità sindacale.

Essa si propone di promuovere e di favorire gli studi e la ricerca tecni­co scientifica nel campo dell'Andrologia.

La Società Italiana di Andrologia si prefigge l'attività di formazione, informazione, prevenzione, diagnosi e cura delle malattie dell'appara­to genitale maschile in ogni fascia di età.

Affronta tutti gli ambiti della medicina sessuale e riproduttiva del ma­schio e della coppia.

Si preoccupa inoltre della corretta divulgazione dell'andrologia e della figura dell'andrologo.

La Società adotta ogni iniziativa idonea alla realizzazione dei predetti obiettivi e può, in particolare:

• indire e organizzare incontri di studio e convegni;

• promuovere studi, attività di formazione, rilevazioni statistiche e di­vulgare documentazione scientifica d'interesse andrologico per favori­re l'aggiornamento tecnico professionale dei propri Soci;

• promuovere, sostenere e realizzare ogni iniziativa volta ad attuare lo sviluppo, la valorizzazione e il progresso dell'Andrologia;

• svolgere attività di ricerca nel settore dell'Andrologia, anche a favore di propri Soci e/o terzi;

• collaborare con il Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanita­rie, Organismi e Istituzioni pubbliche e private;

• elaborare linee guida in collaborazione con Società e Istituzioni rico­nosciute dallo Stato e internazionali;

• svolgere e promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente, con certificazione della qualità, nei confronti degli associati e non, con programmi annuali di attività E.C.M. accre­ditate e non.

Al fine di verificare il tipo e la qualità delle attività svolte, la Società dovrà dotarsi di idoneo sistema di certificazione universalmente rico­nosciuto.

La Società garantisce, altresì, la massima partecipazione degli  associa­ti alle attività e alle decisioni  dell'ente  attraverso la regolamentazione di procedimenti per la elezione democratica degli  organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata  limitata nel  tempo, l’approvazione da parte dell'assemblea dei Soci o degli organismi sta­tutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi e la regolamentazione delle convocazioni  dell'assemblea e degli altri organismi associativi, nonché delle modalità con cui l'assemblea stes­sa e gli altri organismi deliberano.

La Società s’impegna ad operare in modo da evitare qualsiasi situazio­ne di conflitto di interessi e pone in essere le determinazioni necessa­rie alla loro regolamentazione.

La Società s’impegna altresì alla pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribui­ti.

Articolo 5 - Mezzi Finanziari, patrimonio e loro destinazione

Le entrate della Società sono costituite da:

• Quote annuali d'iscrizione dei Soci;

• Contributi degli associati e/o enti pubblici e privati con l'esclusione di contributi che - anche indirettamente - possano configurare conflit­to d'interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collega­ti;

• Eventuali lasciti e donazioni erogati da associati, privati e/o enti pubblici, a qualsiasi titolo.

I beni e le entrate della Società possono essere utilizzati solo per a­dempiere agli scopi societari, con assoluto divieto di ogni distribuzio­ne di eventuali eccedenze di bilancio.

Le attività E.C.M. potranno essere finanziate attraverso l'autofinanzia­mento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi i fondi erogati dalla Unione Europea, i finanziamenti da par­te di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la For­mazione Continua e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II

Soci

Articolo 6 - I Soci e diritto di voto

1. Possono far parte della Società tutti coloro che ne facciano richie­sta e che siano in possesso dei requisiti sotto meglio precisati.

Si distinguono le seguenti categorie di Soci:

- Soci ordinari

- Soci straordinari

- Soci onorari

- Soci sostenitori

a) Possono divenire Soci ordinari coloro che partecipano attivamente allo sviluppo delle scienze andrologiche e alla attività scientifica della Società a condizione che siano Specializzandi o specialisti in Androlo­gia o Urologia o Endocrinologia.

b) Considerata la natura multidisciplinare dell'Andrologia, sono accol­ti come Soci straordinari, oltre ai medici di altre discipline, anche i lau­reati dei corsi di laurea magistrale in Biologia, Biotecnologie mediche veterinarie e farmaceutiche, Farmacia e Farmacia industriale e in Psi­cologia.

I Soci ordinari e straordinari sono tenuti al pagamento della quota as­sociativa annuale, nella misura deliberata dall'Assemblea Generale Or­dinaria.

Il mancato versamento della quota sociale per 3 (tre) anni consecutivi determina l'automatica conversione da Socio Ordinario o Straordina­rio effettivo in Socio Ordinario o Straordinario non effettivo con per­dita dei diritti previsti dallo Statuto con effetto dal 31 (trentuno) di­cembre del terzo anno di mancato pagamento.

c) Soci onorari sono personalità italiane o straniere, che abbiano con­tribuito al progresso dell'Andrologia.

La loro nomina è proposta dal Comitato Esecutivo, che esercita sulla nomina un potere discrezionale, ed è successivamente sottoposta all‘approvazione dell'Assemblea generale ordinaria dei Soci.

I soci onorari non godono di alcun diritto di voto, né attivo, né passi­vo.

Rientrano nella categoria dei Soci Onorari tutti i Presidenti e i Past-President sl termine del loro mandato. Il Presidente e i Past-President sono gli unici Soci Onorari che mantengono il diritto di voto attivo e passivo.

d) I Soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che sostengono finanziariamente la Società.

La loro nomina è proposta dal Comitato Esecutivo e decisa dall'As­semblea Generale Ordinaria.

Resta fermo il potere discrezionale del Comitato Esecutivo nell'am­missione dei nuovi Soci .

2. Godono di diritto di voto attivo e passivo:

a) i Soci ordinari, nei limiti di quanto stabilito nel successivo articolo 11;

b) i Past-President, nei limiti di quanto stabilito nel successivo artico­lo 12.

3. I Soci straordinari godono del diritto di voto attivo. Possono essere eletti unicamente alla carica di Consigliere del Comitato Esecutivo (ma non a quella di Presidente, Segretario e Tesoriere) o componente del Consiglio delle Sezioni Regionali.

4. Per partecipare a tutte le Assemblee societarie e per godere del dirit­to di voto, i Soci devono essere in regola con le quote associative do­vute al 31 (trentuno) marzo dell'anno in corso.

TITOLO III

Organi della Società Attività e loro funzionamento

Articolo 7 - Organi della Società

Sono Organi della Società:

- L'Assemblea dei Soci;

- Il Comitato Esecutivo;

- Il Presidente

- Il Collegio dei Probiviri;

- La Commissione Scientifica;

- Il Consiglio delle Sezioni Regionali.

Articolo 8 - Natura delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali non prevedono alcun tipo di remunerazione e­conomica.

Per esse, sono esclusivamente ammessi rimborsi di spese, come deter­minati o successivamente avallati dal Comitato Esecutivo.

Le cariche sociali sono incompatibili con quelle acquisite presso altre Società medico scientifiche italiane, tranne che non esistano specifici accordi di reciprocità tra la Società Italiana di Andrologia e l'altra So­cietà in questione.

Tutti i componenti degli Organi della Società non  devono essere stati oggetto di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione al­l'attività della società o dell'associazione.

Articolo 9 - Convocazione, Composizione e Poteri dell'Assem­blea dei Soci

L'Assemblea dei Soci può riunirsi nella forma di :

a) Assemblea Generale Ordinaria (A.G.O.);

b) Assemblea Generale Straordinaria (A.G.S.);

c) Assemblea Elettorale.

a) ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA (A.G.O.)

Convocazione

L'Assemblea Generale Ordinaria viene convocata dal Presidente della Società Italiana di Andrologia una volta l'anno in occasione del Con­gresso Nazionale della Società.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Soci, almeno sessanta giorni prima dell'Assemblea Generale Ordinaria, mediante un messag­gio di posta elettronica all’indirizzo comunicato alla segreteria ovvero, se non conosciuto, mediante una lettera di posta ordinaria.

L'avviso di convocazione deve contenere un ordine del giorno.

Quorum Costitutivo

L'Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci interve­nuti.

I Soci non possono essere rappresentati per delega.

Quorum deliberativo

L'Assemblea Generale Ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.

I Soci non possono votare per delega.

Le votazioni nell'ambito dell'Assemblea avvengono per voto palese.

Avvengono per voto segreto, solo quando abbiano per oggetto l'irro­gazione di sanzioni disciplinari a carico di Soci o ne sia fatta esplicita richiesta dalla maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Poteri dell'Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea Generale Ordinaria:

1. Approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale.

2. Delibera su proposte presentate dal Comitato Esecutivo nell'ordine del giorno.

3. Delibera su ogni altro eventuale argomento a carattere urgente, non presente all'ordine del giorno, presentato dal Comitato Esecuti­vo: in tale caso di urgenza, l'argomento in discussione deve essere re­so noto ai Soci all'apertura del Congresso, tramite comunicazione ora­le da parte del Presidente della Società Italiana di Andrologia e avviso scritto nella segreteria e nell'aula principale del Congresso.

4. Su proposta del Comitato Esecutivo, stabilisce la quota associativa annuale.

5. Sceglie il Presidente e la sede del successivo Congresso Nazionale.

6. Elegge i Probiviri, su proposta del Comitato Esecutivo.

L'Assemblea Generale Ordinaria non può mai deliberare sulle propo­ste di modifica dello Statuto.

b)ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA (A.G.S.)

L'Assemblea dei Soci si riunisce in forma di Assemblea Generale Straordinaria per l'esame di questioni aventi carattere straordinario.

Convocazione

Quando esistano motivazioni straordinarie può essere convocata l'As­semblea Generale Straordinaria.

L'Assemblea Generale Straordinaria può essere richiesta da:

1. il Comitato Esecutivo;

2. il Consiglio delle Sezioni Regionali, a maggioranza dei suoi compo­nenti;

3. almeno 1/4 (un quarto) dei Soci ordinari, tutti in regola con le quo­te sociali al 31 marzo dell'anno in corso.

Il Presidente della Società, recepita tale richiesta, convoca l'Assemblea Generale Straordinaria nel minor tempo possibile, e comunque, non oltre dodici mesi decorrenti dalla ricezione della richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Soci, almeno sessanta giorni prima dell'Assemblea Generale Straordinaria.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riu­nione.

L'Assemblea Generale Straordinaria non può deliberare su temi non previsti all'ordine del giorno della riunione.

Quorum costitutivo

L'Assemblea Generale Straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto;

- in seconda e nelle successive convocazioni, di almeno 1/10 (un deci­mo) dei Soci aventi diritto di voto.

I Soci non possono essere rappresentati per delega.

Quorum deliberativo

Si applica il medesimo quorum e modalità dell'Assemblea Generale Ordinaria.

I Soci non possono votare per delega.

Poteri dell'Assemblea Generale Straordinaria

L'Assemblea Generale Straordinaria delibera su proposte di modifica dello Statuto, sulle questioni di carattere straordinario e sulla proposta di scioglimento della Società. In quest'ultimo caso, l'Assemblea Gene­rale Straordinaria delibera con i quorum stabiliti dall'art. 28.

c)ASSEMBLEA ELETTORALE

L'Assemblea Elettorale elegge il Presidente della Società e gli altri cin­que membri elettivi del Comitato Esecutivo.

L'Assemblea Elettorale è composta da tutti i soci aventi diritto di vo­to ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, accreditati presso il seggio e­lettorale con le modalità di cui al successivo articolo 11.

L'Assemblea Elettorale si tiene, in via ordinaria, nel giorno successivo a quello di apertura del Congresso Nazionale, ogni quattro anni, con una durata minima di almeno due giornate.

Articolo 10 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è l’organo di governo della Società.

Il Comitato Esecutivo è costituito da:

1. Presidente;

2. Segretario;

3. Tesoriere;

4. 3 (tre) Consiglieri;

Partecipano, altresì, con facoltà di prendere la parola, alle riunioni del Comitato Esecutivo, ma senza diritto di voto:

a) Il Past-President (per i primi 3 mesi dalla proclamazione del nuovo Comitato Esecutivo eletto).

b) Il Delegato Nazionale delle Sezioni Regionali.

c) Il Presidente della Commissione Scientifica.

d) Il Delegato del Comitato Esecutivo per i rapporti con le Aziende e le Istituzioni.

e) Il Delegato del Comitato Esecutivo per la Formazione Medi­co-Scientifica.

Il Comitato Esecutivo dura in carica per quattro anni, che decorrono  dal termine del Congresso Nazionale di fine mandato, secondo quan­to previsto dal successivo art. 11.

I compiti di amministrazione, cui il Comitato Esecutivo deve adem­piere per il buon funzionamento della Società e per il conseguimento degli scopi societari, sono i seguenti:

1. Realizzazione delle proposte presentate nel programma elettorale.

2. Organizzazione del Congresso Nazionale annuale.

3. Nomina dei membri della Commissione Scientifica e del suo Presi­dente.

4. Nomina di uno o più Direttori Scientifici del Comitato Editoriale.

5. Nomina di Comitati o Commissioni ad hoc con compiti specifici.

6. Convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria.

7. Convocazione di almeno 6 riunioni l’anno per la trattazione delle problematiche e delle esigenze della Società.

8. Convocazione di una o più riunioni straordinarie del Consiglio del­le Sezioni Regionali.

9. Redazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale, da presen­tare per l’approvazione all'Assemblea Generale Ordinaria annuale.

10. Emanazione dei regolamenti attuativi dello Statuto.

11. Irrogazione delle sanzioni disciplinari ai Soci, su proposta del Col­legio dei Probiviri.

12. Il Comitato esecutivo potrà altresì decidere con propria delibera da verbalizzarsi in idoneo atto pubblico la variazione della sede legale all'interno del medesimo Comune.

Quorum costitutivo del Comitato Esecutivo

La seduta del Comitato Esecutivo è validamente costituita quando sia­no presenti: il Presidente (o, in sua assenza, il Segretario) e almeno due membri del Comitato Esecutivo.

Quorum deliberativo del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, validamente costituito ai sensi del paragrafo precedente, delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 11 - Modalità di elezione del Presidente e del Comitato Esecutivo.

I Soci ordinari, che intendano proporre la propria candidatura per le elezioni al Comitato Esecutivo, devono far pervenire apposita doman­da indirizzata al Presidente, inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per l’inizio del Congresso.

Ogni Socio ordinario, limitatamente a quanto previsto dall’art  6, ha la facoltà di candidarsi alla carica di Presidente o, in alternativa, di Consigliere.

Il candidato al ruolo di Presidente, nella propria lettera di candidatu­ra, deve indicare i nominativi di massimo due Soci ordinari, che inten­de proporre, rispettivamente, per il ruolo di Segretario, e di Tesoriere nonché il programma societario, che intende realizzare.

L'elezione del Presidente comporta l'automatica nomina del Segreta­rio e del Tesoriere, da questi precedentemente indicati.

Il candidato Presidente non può indicare ulteriori preferenze.

I Soci proposti alla carica di Segretario e Tesoriere devono sottoscri­vere la candidatura, unitamente al candidato Presidente.

Qualora uno solo dei Soci proposti per la carica di Segretario e di Te­soriere prima delle elezioni, rinunci o sia impedito, il candidato Presi­dente può proporre un altro componente fino a 24 (ventiquattro) ore prima dell’apertura ufficiale delle elezioni.

Il Comitato Esecutivo valuta, ai fini dell’ammissibilità della candidatu­ra a tutte le cariche sociali, la sussistenza dei requisiti, di cui all’artico­lo 6, comunicando agli interessati l’eventuale mancanza dei requisiti.

Successivamente, la Segreteria della Società provvede a divulgare l’e­lenco dei candidati.

Il Presidente della Società, come primo atto del giorno successivo all’apertura del Congresso Nazionale, dichiara aperta l’Assemblea E­lettorale, presenta i nominativi dei candidati alle cariche sociali e con­cede ad ogni candidato Presidente la possibilità di illustrare il proprio programma.

Al termine della presentazione ogni candidato Presidente designa un proprio scrutatore.

Il membro anagraficamente più anziano dei Probiviri assume il ruolo di Presidente di seggio e designa un ulteriore Socio come scrutatore.

Nominati gli scrutatori, il Presidente del seggio nel luogo apposita­mente dedicato al seggio elettorale dichiara aperte le votazioni: gli ora­ri del seggio e la durata delle votazioni sono stabiliti nel Regolamento della SIA.

Il socio avente diritto al voto deve presentarsi al seggio munito di do­cumento d’identità; lo scrutatore, identificato il Socio e verificata la presenza del nominativo all’interno della lista degli aventi diritto stila­ta dalla Segreteria S.I.A., consegna allo stesso la scheda elettorale.

Tutti gli aventi diritto al voto hanno facoltà di esprimere la propria preferenza con voto segreto, per il candidato Presidente, e quindi per la lista collegata, nonché per altri  tre Consiglieri, non facenti parte della lista del candidato Presidente.

Non è ammesso il voto per delega.

Il Presidente del seggio elettorale provvede alla chiusura dello stesso almeno tre ore prima dell’apertura dell’Assemblea Generale Ordina­ria, e procede all’immediato scrutinio dei voti.

Terminato lo scrutinio, il Presidente del seggio elettorale comunica i risultati delle votazioni al Presidente della SIA.

L’ultimo giorno del Congresso Nazionale dell’anno in cui si è proce­duto al rinnovo delle cariche sociali, il Presidente della S.I.A., procla­ma gli eletti nell’ambito dell’Assemblea Generale Ordinaria. Fermo re­stando quanto previsto dall’art.8, ciascun eletto dovrà, entro quindici giorni dalla proclamazione, dimettersi dalle altre eventuali cariche elet­tive possedute nell’ambito della SIA e/o in altre Società od Associa­zioni scientifiche nazionali (con esclusione delle Onlus).

L’obbligo di dimissioni non sussiste ove l’incarico elettivo riguardi al­tre Associazioni o Società Scientifiche internazionali.

Articolo 12 – Presidente

Il Presidente rappresenta la Società di fronte ai terzi e in giudizio, es­sendo munito di rappresentanza legale e processuale.

Il suo insediamento avviene a seguito della proclamazione durante l’Assemblea Generale Ordinaria che si svolge nell’ambito del Congres­so Nazionale dell’anno elettorale ed è contestuale a quello del Segreta­rio, del Tesoriere e dei Consiglieri.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere proposto anche per la stessa carica nel mandato immediatamente successivo. Al termi­ne del suo incarico, se non rieletto, diviene di diritto Past-President e svolge tale funzione in seno al Comitato Esecutivo, per i primi tre me­si dalla proclamazione del nuovo Comitato Esecutivo eletto.

Indice l'Assemblea Generale Ordinaria, l’Assemblea Generale Straor­dinaria e l’Assemblea Elettorale e presiede il Comitato Esecutivo, cu­randone la puntuale esecuzione delle delibere.

Il Presidente può partecipare, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio delle Sezioni Regionali e fa parte, di diritto, di tutte le com­missioni della Società.

Adotta, inoltre, provvedimenti di urgenza, riferendo in argomento al­la prima riunione utile del Comitato Esecutivo.

In caso di temporaneo impedimento o assenza del Presidente, il Se­gretario ne svolge le funzioni.

Le dimissioni del Presidente o la sua definitiva impossibilità, ai sensi dell’art. 17, a svolgere il proprio incarico, comportano lo scioglimento del Comitato Esecutivo, che rimane in attività per l’ordinaria ammini­strazione.

Nel caso in cui tale evento si verifichi nei primi due anni di mandato, il Comitato Esecutivo uscente convoca nuove elezioni, da tenersi in occasione del primo Congresso Nazionale annuale immediatamente seguente, ovvero, nel caso in cui non vi fossero termini sufficienti ai sensi dell’articolo 11, durante una successiva Assemblea dei Soci, all’uopo convocata.

Fino alle elezioni, il Segretario assume le funzioni di Presidente ad in­terim, fino alla naturale presa d’incarico del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento di almeno quattro membri del Comitato Esecutivo, il Comitato Esecutivo si scioglie.

Se ciò accade nel primo biennio del mandato, assume la Presidenza ad interim il membro anagraficamente più anziano tra i Probiviri, il quale convoca, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 11, nuo­ve elezioni.

Articolo 13 - Segretario

Il Segretario della Società cura il lavoro della segreteria,  coordina le attività  del Comitato Esecutivo e i rapporti tra  il Comitato Esecuti­vo e il Consiglio delle Sezioni Regionali.

Il Segretario:

1. organizza e partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo e ne dira­ma gli avvisi.

Durante le riunioni del Comitato Esecutivo registra le presenze, redi­ge e compila i verbali delle Assemblee.

2. Tiene aggiornato l'Albo dei Soci.

Nell’ambito dei suoi compiti, può avvalersi del servizio di persone e­stranee alla Società, la cui scelta e retribuzione dovrà essere deliberata dal Comitato Esecutivo.

Può essere proposto per la stessa carica nel mandato immediatamente successivo.

Ogni qualvolta il Segretario assume le funzioni di Presidente del Co­mitato Esecutivo, il suo voto, in caso di parità, vale doppio.

In caso di dimissioni scritte o impedimento del Segretario, il Tesorie­re assume anche l’incarico di Segretario ad interim e il primo dei can­didati Consigliere non eletti entra a far parte del Comitato Esecutivo. Il Presidente ha la facoltà di nominare all’interno del Comitato Esecu­tivo un nuovo Segretario.

Articolo 14 - Tesoriere

Il Tesoriere della S.I.A. cura l’aspetto economico della Società.

È incaricato di:

1) Redigere il bilancio consuntivo e preventivo annuale da presenta­re all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, astenendosi dalla relati­va votazione.

2) Curare l'esazione delle quote, dei contributi sociali ordinari e straor­dinari e di quanto altro derivante alla Società in ragione della sua atti­vità.

3) Eseguire i pagamenti su mandato del Presidente della Società.

4) Tenere la contabilità ordinaria.

5) Tenere l'inventario aggiornato del patrimonio mobiliare ed immobi­liare della Società.

Può, per le proprie mansioni, avvalersi del servizio di persone estra­nee alla Società la cui scelta e retribuzione dovrà essere deliberata dal Comitato Esecutivo.

Può essere proposto per la stessa carica nel mandato immediatamente successivo.

In caso di dimissioni scritte o impedimento del Tesoriere, il Segreta­rio assume anche l’incarico di Tesoriere ad interim e il primo dei can­didati Consigliere non eletti entra a far parte del Comitato Esecutivo. Il Presidente ha la facoltà di nominare all’interno del Comitato Esecu­tivo un nuovo Tesoriere.

Articolo 15 – Consiglieri del comitato esecutivo

I Consiglieri sono Soci della S.I.A. eletti in base alla procedura di cui all’art. 11.

Assumono la loro funzione contestualmente all’insediarsi del Comita­to Esecutivo.

Partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo e coadiuvano nella gestione della Società.

Può essere proposto per la stessa carica nel mandato immediatamente successivo.

In caso di impossibilità a partecipare alle sedute del Comitato Esecuti­vo, per dimissioni o impedimento permanente, il Consigliere viene so­stituito dal primo dei candidati Consigliere non eletti, disponibile a ta­le incarico. In caso di indisponibilità, il Comitato Esecutivo nomina il nuovo Consigliere tra i Soci.

Articolo 16 - Delegato nazionale per le sezioni regionali

Il Delegato Nazionale per le Sezioni Regionali partecipa attivamente, ma senza diritto di voto, ai lavori del Comitato Esecutivo e ha la fun­zione di:

1. Rappresentare nell’ambito del Comitato Esecutivo le Sezioni Regio­nali.

2. Coordinare l’attività delle Sezioni Regionali  con l’attività del Comi­tato Esecutivo.

3. Riferire al Consiglio delle Sezioni Regionali sull'operato del Comita­to Esecutivo.

Articolo 17 - Impedimento permanente

Si ha impedimento permanente quando, per un periodo non inferiore a sei mesi, un membro con carica societaria è impossibilitato, quali ne siano le cause, a prestare la sua opera per la Società.

Articolo 18 - Collegio dei probiviri

Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione delle controver­sie, limitatamente all’ambito deontologico, che dovessero insorgere tra gli Associati, tra gli Associati e la Società, nonché tra gli Organi della Società medesima.

Essi durano in carica per il mandato del Comitato Esecutivo.

I Probiviri possono avvalersi di consulenti esterni,         scelti di volta in volta, in base alla competenza necessaria per la risoluzione di ogni singola controversia, previa autorizzazione scritta del Comitato Esecu­tivo.

Il Collegio dei Probiviri valuta, anche su richiesta di un singolo Socio, del Comitato Esecutivo o della Commissione scientifica, i comporta­menti ritenuti deontologicamente non corretti dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri, al termine della fase istruttoria, relaziona al Comitato Esecutivo e propone una eventuale sanzione o l'archiviazio­ne.

Il Comitato Esecutivo, all’esito dell’istruttoria del Collegio dei Probivi­ri, ha la facoltà di comminare una delle seguenti sanzioni disciplinari:

1) Ammonizione;

2) Censura;

3) Sospensione;

4) Radiazione.

Qualora il Comitato Esecutivo ritenga che la sanzione più adeguata sia quella della Sospensione (3), ovvero della Radiazione (4), il Comi­tato Esecutivo ha l’obbligo della preventiva autorizzazione dell’As­semblea dei Soci: in tal caso, sottoporrà la questione all’Assemblea im­mediatamente successiva.

Il Comitato Esecutivo ha, altresì, l’obbligo di comunicazione al Presi­dente dell’Ordine Professionale di competenza.

I membri candidati al Collegio dei Probiviri vengono proposti dal Co­mitato Esecutivo all’Assemblea Ordinaria e vengono eletti da questa in numero di tre effettivi e due supplenti.

Il membro anagraficamente più anziano assume il ruolo di Presidente del Collegio.

Articolo 19 - Commissione scientifica

La Commissione Scientifica coordina e caratterizza l’attività scientifi­ca della Società.

Il Comitato Esecutivo nomina: il Presidente e almeno cinque membri della Commissione Scientifica, che devono essere Soci ordinari, straordinari od onorari della Società.

Il Presidente eletto del Congresso Nazionale annuale fa parte di dirit­to della Commissione Scientifica, limitatamente all’anno che precede l’apertura del Congresso di cui è Presidente.

La Commissione Scientifica dura in carica per il mandato del Comita­to Esecutivo, tuttavia il Comitato Esecutivo ha la facoltà di modificar­ne la composizione, qualora ne ravvisi la necessità.

La Commissione Scientifica cura l'organizzazione di tutte le attività scientifiche e culturali del Congresso Societario.

La Commissione Scientifica verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di pro­duttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Tutte le attività scientifiche svolte dalla Società sono pubblicate sul si­to internet www.andrologiaitaliana.it che è costantemente aggiornato.

Articolo 20 - Consiglio delle sezioni regionali

Il Consiglio delle Sezioni Regionali è composto dagli otto Coordinato­ri Scientifici, eletti nelle singole Sezioni, in rappresentanza delle stesse.

I compiti, cui il Consiglio delle Sezioni Regionali deve adempiere per il buon funzionamento della Società e per il conseguimento degli sco­pi sociali, sono i seguenti:

1. Emana i regolamenti, con lo scopo di disciplinare unicamente l’atti­vità delle Sezioni;

2. Controlla l’operato del Comitato Esecutivo, sia nella realizzazione del programma elettorale, proposto dal Presidente eletto, che nella ge­stione economica societaria, con facoltà di richiedere la convocazione di un'assemblea generale straordinaria per la revoca di uno o più membri del Comitato Esecutivo.

Elegge nel proprio ambito il Delegato Nazionale per le Sezioni Regio­nali.

Il Consiglio delle Sezioni Regionali, a maggioranza dei propri compo­nenti, ha, altresì, facoltà di richiedere la convocazione di un’Assem­blea Generale Straordinaria, qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 21 - Congresso nazionale

Presidente e sede del Congresso Nazionale.

Tutti i Soci aventi diritto di voto, in regola con i doveri societari, pos­sono presentare candidatura per la presidenza del Congresso Naziona­le successivo.

Tale candidatura va presentata per iscritto al Presidente della Società almeno sessanta giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea Gene­rale Ordinaria annuale.

Il Presidente della Società comunica all’Assemblea Generale Ordina­ria dei Soci le candidature ricevute.

Sarà compito dell’Assemblea Generale Ordinaria scegliere il Presiden­te del Congresso Nazionale.

Il Comitato Esecutivo, in accordo con il Presidente del Congresso Nazionale, ne definisce la sede.

Frequenza e durata del Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale della Società ha cadenza annuale.

Il Congresso ha una durata di un minimo di 2 (due) giorni, oltre quel­lo dedicato alla seduta inaugurale.

Struttura e temi del Congresso Nazionale

La strutturazione scientifica del Congresso viene proposta dalla Com­missione Scientifica e approvata dal Comitato Esecutivo.

Il format del Congresso deve comunque prevedere:

1. la cerimonia inaugurale.

2. la seduta    di presentazione dei candidati alla carica di Presiden­te del Comitato Esecutivo, nell'anno in cui si rinnovano le cariche so­ciali, nonché l’apertura dell’Assemblea Elettorale

3. L’ Assemblea Generale dei Soci.

4. Il programma scientifico.

Programma scientifico

Una volta selezionati i temi del Congresso, che non potrà in nessun caso essere monotematico, la Commissione Scientifica sottopone all’approvazione del Comitato Esecutivo le nomine  dei relatori, mo­deratori, partecipanti a tavole rotonde.

Articolo 22 – Attività editoriale

Il Comitato Esecutivo cura la pubblicazione degli Organi ufficiali del­la Società, con lo scopo di fornire un servizio di formazione continua ai Soci e a tutti gli operatori nel campo dell’Andrologia.

Si avvale di un Comitato Editoriale composto da un Direttore Re­sponsabile e da uno o più Direttori Scientifici.

Il Direttore Responsabile si identifica con il Presidente della Società. La figura del Direttore Scientifico è nominata dal Comitato Esecutivo tra i Soci, con provata esperienza scientifica nei diversi settori dell’An­drologia.

Il Direttore Scientifico dura in carica per il mandato del Comitato E­secutivo, tuttavia il Comitato Esecutivo ha la facoltà di revocarne l’in­carico, qualora ne ravvisi la necessità.

TITOLO IV

Sezioni Regionali

Articolo 23 - Composizione e Rappresentanza delle Sezioni Re­gionali

L'assetto territoriale è articolato nelle seguenti Sezioni:

- Lombardia - Piemonte - Valle d'Aosta

- Triveneta

- Marche - Emilia Romagna - S.Marino

- Toscana - Umbria - Liguria

- Lazio - Abruzzo – Molise - Sardegna

- Campania - Calabria

- Puglia - Basilicata

- Sicilia.

Articolo 24 - Organizzazione delle Sezioni Regionali

La Sezione Regionale comprende tutti i Soci della Società, che eserci­tano prevalentemente la professione in quella Regione/i componen­te/i la Sezione stessa.

La Sezione Regionale si riunisce almeno una volta l’anno, secondo un calendario concordato nell’ambito del Consiglio delle Sezioni Regio­nali dai singoli Coordinatori e approvato dal Comitato Esecutivo. L'e­vento scientifico non può durare meno di una giornata.

La Sezione è coordinata dal Consiglio di Sezione.

Articolo 25 - Obiettivi e risorse delle Sezioni

Sono obiettivi delle Sezioni Regionali l'aggiornamento, la ricerca e la divulgazione dell'Andrologia e la prevenzione andrologica territoriale. Tali attività trovano un momento di organizzazione e confronto tra­mite un incontro plenario, che deve tenersi almeno una volta l’anno.

L’attività territoriale delle scienze andrologiche è organizzata da cia­scuna Sezione Regionale, nell’ambito dei programmi societari.

Il Consiglio delle Sezioni Regionali ne coordina l’attività.

Le Sezioni Regionali sono libere di organizzare tra loro momenti di confronto, collaborazione e integrazione, specie per quanto riguarda la prevenzione e la politica territoriale.

Ciascuna Sezione Regionale, nella realizzazione dei propri programmi può supportarsi con iniziative economiche autonome e si avvale della SIA ai fini dell’accreditamento nell’ambito della Formazione Conti­nua in Medicina.

Articolo 26 - Composizione e Poteri dell'Assemblea di Sezione

L'Assemblea di Sezione è composta da tutti i Soci della Società, in re­gola con il pagamento della quota sociale, facenti parte delle Regioni comprese nelle Sezioni.

I compiti dell'Assemblea sono:

1. Discutere e valutare argomenti di Sezione.

2. Eleggere ogni quattro anni il Consiglio di Sezione.

3. Proporre argomenti per corsi di aggiornamento.

4. Definire la data della Riunione annuale della Sezione stessa, il nomi­nativo del Socio organizzatore, suggerendo argomenti d’interesse scientifico.

Articolo 27 - Composizione e Poteri del Consiglio di Sezione

Al Consiglio di Sezione sono eleggibili i Soci ordinari e straordinari della Sezione, aventi diritto di voto.

Il Consiglio di Sezione è composto da un Coordinatore scientifico e da un rappresentante regionale per ciascuna delle regioni che fanno parte della Sezione; nelle regioni ad alta rappresentanza, da uno o più consiglieri come da specificarsi in apposito regolamento.

Il Consiglio di Sezione resta in carica per il mandato del Comitato E­secutivo.

Per la carica di coordinatore di sezione vale il principio di alternanza regionale nei mandati successivi.

Fanno eccezione quelle Sezioni in cui una delle Regioni che la com­pongono abbia meno di cinque soci.

Il Consiglio di Sezione deve essere rinnovato almeno trenta giorni pri­ma dell’effettivo insediamento del Comitato Esecutivo e diviene ope­rativo contestualmente a quest’ultimo. Nell’anno in cui si vota per il rinnovo delle cariche sociali, tutti i Coordinatori delle singole Sezioni si riuniscono nel primo giorno del Congresso Nazionale della società per eleggere a maggioranza semplice al proprio interno un membro che svolgerà le funzioni di Delegato Nazionale nell’ambito del Comi­tato Esecutivo per tutto il quadriennio successivo.

Il Consiglio di Sezione definisce e organizza tutte le attività di Sezione.

Il Consiglio di Sezione collabora con la Segreteria Nazionale al fine di sollecitare il regolare pagamento della quota associativa societaria da parte di tutti i Soci della Sezione.

TITOLO V

Durata, scioglimento ed estinzione della Società

Articolo 28 - Durata, scioglimento ed estinzione della Società

La durata della Società è a tempo indeterminato.

La Società può essere sciolta su delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria, in deroga a quanto stabilito dall’art 9, lett. b, in tal caso il quorum si raggiunge con il voto favorevole di almeno 2/3 (due ter­zi) dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento della So­cietà, l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori e determina la moda­lità di liquidazione. L'Assemblea delibera, altresì, anche in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio a beneficio di destinatari, che devono essere individuati nell'ambito di Soggetti giuridici con analoghi scopi e finalità.

Riva del Garda, 12 settembre 2021