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TITOLO I

Disposizioni Generali

Articolo 1 - Denominazione

La "Società Italiana di Andrologia" (S.I.A.) è una associazione scientifica senza fini di lucro, di seguito per comodità chiamata Società, costituita a Pisa il 14.02.1976 per atto del notaio Francesco Tumbiolo (Rep. N. 241329 - Racc. 4695 - registrata all'ufficio del registro di Pisa il 03.03.1976 al n. 4106) la cui attività è regolata dalle norme del presente statuto, in considerazione del contenuto tecnico specialistico della disciplina andrologica volta allo studio, alla prevenzione ed alla cura delle disfunzioni organiche e funzionali dell'apparato genitale maschile e della sessualità di coppia.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale in Roma. Sedi secondarie e uffici amministrativi e/o operativi possono essere istituiti su delibera del Comitato Esecutivo sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Decentramento Regionale

La Società è articolata in 9 sezioni macroregionali, al fine di consentire un migliore rapporto con le istituzioni locali ed una più solida partecipazione territoriale della Società stessa. Tali Sezioni possono rappresentare sul territorio gli organi direttivi e gestionali centrali della Società.

    L'assetto territoriale è articolato nelle seguenti Sezioni:
  • Lombardia - Piemonte - Val D'Aosta
  • Triveneta
  • Marche - Emilia Romagna - S.Marino
  • Toscana - Umbria - Liguria
  • Lazio - Abruzzo - Molise
  • Campania - Calabria
  • Puglia - Basilicata
  • Sardegna
  • Sicilia
Ogni Sezione eleggerà un proprio Coordinatore, che diventerà di diritto membro del Consiglio delle Sezioni Regionali (C.S.R.). Ciascun Coordinatore dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile nello stesso ruolo.

Articolo 4 - Scopi della Società

La Società è apolitica, non ha finalità di lucro né sindacali e non può esercitare e/o partecipare ad attività imprenditoriali, salvo quelle necessarie alle attività di formazione continua in medicina (ECM). Essa si propone di promuovere e di favorire gli studi e la ricerca tecnico-scientifica nel campo dell'Andrologia, anche sotto l'aspetto socio-antropologico, consentendo inoltre lo sviluppo ed il corretto esercizio dell'attività professionale in ambito andrologico.

    La Società adotta ogni iniziativa idonea alla realizzazione del predetto obiettivo e può, in particolare:
  • indire ed organizzare incontri di studio e convegni;
  • promuovere indagini, studi, attività di formazione, rilevazioni statistiche e divulgare documentazione scientifica d'interesse andrologico per favorire l'aggiornamento tecnico professionale dei propri Soci;
  • promuovere, sostenere e realizzare ogni iniziativa volta ad attuare lo sviluppo, la valorizzazione ed il progresso dell'andrologia;
  • svolgere attività di ricerca nel settore dell'andrologia, anche a favore di propri Soci e/o terzi;
  • collaborare con il Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche;
  • elaborare linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione delle Società Medico - Scientifiche Italiane (F.I.S.M);
  • svolgere e promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati e non, con programmi annuali di attività ECM accreditate.

Inoltre ha lo scopo di rappresentare e promuovere la specialità andrologica nei confronti delle istituzioni e comunque di terzi; in particolare può collaborare con altre associazioni, enti e/o persone giuridiche ed istituzioni, sia nazionali che internazionali, operanti nello stesso campo di attività, connesse, complementari o affini.

Al fine di verificare il tipo e la qualità delle attività svolte, la Società dovrà dotarsi di idoneo sistema di certificazione universalmente riconosciuto.

Articolo 5 - Mezzi Finanziari, patrimonio e loro destinazione

    Le entrate della Società sono costituite da:
  • Quote annuali d'iscrizione dei Soci.
  • Contributi degli associati e/o enti pubblici e privati con l'esclusione di contributi che - anche indirettamente - possano configurare conflitto d'interessi con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati.
  • Eventuali lasciti e donazioni erogati da associati, privati e/o enti pubblici, a qualsiasi titolo.

I beni e le entrate della Società possono essere utilizzati solo per adempiere gli scopi societari con assoluto divieto di ogni distribuzione di eventuali eccedenze di bilancio.

Le attività ECM potranno essere finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

TITOLO II

Organi della Società

Articolo 6 - Organi della Società - Attività e loro funzionamento

    Sono organi della Società:
  • L'Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio delle Sezioni Regionali (C.S.R.)
  • Il Comitato Esecutivo (C.E.)
  • La Commissione Scientifica
  • La Commissione per la Formazione
  • Il Collegio dei Probiviri

Articolo 7 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali non prevedono alcun tipo di remunerazione economica, diretta o indiretta. Per esse sono esclusivamente ammessi rimborsi di spese come determinati e/o autorizzati dal C.E.

Articolo 8 - Composizione e convocazione dell'Assemblea dei Soci

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento dei contributi associativi. Possono tuttavia avere diritto di voto i soli soci ordinari ed onorari.

L'Assemblea generale ordinaria (A.G.O.)
Convocazione

L'A.G.O. viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. Per motivi organizzativi essa verrà generalmente convocata in occasione del Congresso Nazionale o del Congresso Nazionale delle Sezioni Regionali. L'avviso di convocazione dovrà essere inoltrato ai Soci almeno trenta giorni prima a cura del segretario del comitato esecutivo. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e degli argomenti da trattare.

Quorum costitutivo

L'A.G.O. è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Ogni socio può rappresentare per delega scritta non più di un altro socio. La delega - che è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione - deve indicare espressamente sia il nome del rappresentante che il nome del rappresentato.

Quorum deliberativo

L'A.G.O. delibera a maggioranza semplice dei votanti. In corso di Assemblea, le votazioni avvengono per scrutinio segreto nel caso di elezione degli organi sociali o comunque quando interessino persona fisica o ne sia fatta esplicita richiesta dalla maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Negli altri casi le votazioni avvengono per alzata di mano.

L'Assemblea straordinaria
Convocazione

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei membri del C.S.R. oppure di almeno 1/5 dei Soci ordinari, con un preavviso di almeno trenta giorni prima.

Quorum costitutivo

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione l'assemblea straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti in assemblea.

Quorum deliberativo

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le modalità di espressione del voto sono le medesime dell'assemblea ordinaria, così come le modalità di convocazione.

Articolo 9 - Poteri dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea Generale Ordinaria
  • Approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale.
  • Elegge ogni tre anni: il Presidente del C.E. con la sua lista di collaboratori (Segretario e Tesoriere), i tre Consiglieri del C.E., il Collegio dei Probiviri.
  • Su indicazione del C.E. stabilisce la quota che deve versare annualmente ogni Socio.
  • Sceglie la sede ed il Presidente del Congresso Nazionale, nonché i temi congressuali.
L'Assemblea Straordinaria
  • Delibera su eventuali proposte di modifiche allo Statuto, che vanno presentate al C.S.R. della Società almeno sessanta giorni prima dell'Assemblea.
  • Delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario eventualmente sottoposto alla sua approvazione dal C.E. o dal C.S.R..

Articolo 10 - Consiglio delle Sezioni Regionali (C.S.R.) e suo Coordinatore

Il Consiglio delle Sezioni Regionali è composto dai nove Coordinatori Regionali, eletti nelle singole Sezioni in rappresentanza delle stesse; i Coordinatori Regionali durano in carica per il mandato del C.E. e non sono immediatamente rieleggibili nello stesso ruolo.

    I compiti cui il Consiglio delle Sezioni Regionali deve adempiere, per il buon funzionamento della Società e per il conseguimento degli scopi sociali, sono i seguenti:
  • Elegge nel proprio ambito il Delegato Nazionale per le Sezioni Regionali con lo scopo di coordinarle e di rappresentarle nel C.E..
  • Controlla l'operato del C.E. sia nella gestione economica che nella realizzazione del programma elettorale proposto dal Presidente eletto.
  • Può chiedere all'A.G.O. la revoca di uno o più membri del C.E..
  • Emana regolamenti allo scopo di disciplinare le attività delle Sezioni.

Articolo 11 - Comitato Esecutivo (C.E.)

    Il Comitato Esecutivo (C.E.) è costituito da:
  • Presidente
  • Segretario
  • Tesoriere
  • Past-president
  • 3 Consiglieri

Tutti i suoi membri sono soci della S.I.A. ed hanno diritto di voto. Il Delegato Nazionale delle Sezioni Regionali partecipa alle riunioni del C.E. senza tuttavia avere diritto di voto. Il Presidente della Commissione Scientifica può partecipare alle riunioni del C.E. senza tuttavia avere diritto di voto. Le cariche sono incompatibili con quelle di altre società medico-scientifiche italiane. Il C.E. dura in carica per un triennio e tutti i membri del C.E. non possono essere rieletti nella stessa carica nel mandato immediatamente successivo ad eccezione del Segretario e del Tesoriere che possono essere rieletti nella stessa carica per un solo mandato. Qualora uno dei consiglieri del C.E. sia impossibilitato a partecipare alle sedute del C.E. per dimissioni, revoca o impedimento, viene sostituito dal primo dei candidati non eletti, disponibile a tale incarico. Le dimissioni del Presidente o la sua impossibilità a svolgere il proprio incarico determinerà lo scioglimento del C.E. previa convocazione entro 90 giorni dell'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo C.E.. In caso di dimissioni od impossibilità del Segretario e/o Tesoriere, il Presidente assume ad interim tale incarico.

    I compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione cui il C.E. deve adempiere per il buon funzionamento della Società e per il conseguimento degli scopi Societari, sono i seguenti:
  • Realizzazione delle proposte presentate nel programma elettorale.
  • Organizzazione dei Congressi Nazionali.
  • Nomina dei membri della Commissione Scientifica e del suo Presidente.
  • Nomina dei membri della Commissione per la Formazione e del suo Presidente.
  • Nomina dei due Direttori Scientifici del Comitato Editoriale.
  • Nomina di comitati ad hoc con compiti specifici, secondo le strategie societarie.
  • Convocazione di una riunione straordinaria del C.S.R. su richiesta di almeno i tre settimi del C.E.
  • Approvazione del progetto di bilancio consuntivo e preventivo annuale da presentare all'A.G.O. annuale dei Soci.
  • Emanazione dei regolamenti attuativi dello statuto.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente della S.I.A. viene eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci. La sua candidatura è associata alla candidatura di un Segretario e di un Tesoriere, indicati dal Presidente stesso. L'elezione del Presidente comporta pertanto l'automatica elezione del Segretario e del Tesoriere scelti dal Presidente, al fine di poter formare un gruppo omogeneo di lavoro. Il Presidente dura in carica tre anni, diviene di diritto Past President al termine del suo incarico e non può essere rieletto nella stessa carica nel mandato immediatamente successivo. Rappresenta la Società di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca l'Assemblea e presiede il C.E. ed il C.S.R.; cura l'esecuzione delle loro delibere. Adotta inoltre provvedimenti di urgenza, riferendo in argomento alla prima riunione del C.E. In caso di impedimento del Presidente od in sua assenza temporanea, il Segretario ne svolge le funzioni.

Articolo 13 - Segretario

Il Segretario viene eletto dall'Assemblea insieme al Presidente e al Tesoriere. La sua carica dura tre anni ed è immediatamente rieleggibile in qualsiasi ruolo, ivi compreso quello stesso di Segretario, ma in quest'ultimo caso per un solo mandato consecutivo. Sostituisce il Presidente del C.E, qualora questi sia impossibilitato a presiedere le riunioni del C.E. o del C.S.R.. Il Segretario, oltre a svolgere le funzioni di Consigliere, tiene aggiornato l'Albo dei Soci, registra la presenza alle riunioni del C.E. e ne dirama gli avvisi, compila e conserva i verbali, organizza e partecipa alle riunioni del C.E. e stende il verbale delle Assemblee. Può per le mansioni di segreteria e per attività intersociali più complesse avvalersi del servizio di persone estranee alla Società la cui scelta e retribuzione dovrà essere deliberata dal C.E..

Articolo 14 - Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea insieme al Presidente ed al Segretario. La sua carica dura tre anni ed è immediatamente rieleggibile in qualsiasi ruolo, ivi compreso quello stesso di Tesoriere, ma in quest'ultimo caso per un solo mandato consecutivo.

    Il Tesoriere, oltre a svolgere le funzioni di Consigliere, è incaricato di:
  • Redigere il bilancio consuntivo e preventivo annuale da presentare all'Assemblea generale ordinaria annuale dei soci astenendosi dalla relativa votazione.
  • Curare l'esazione delle quote e dei contributi Sociali ordinari e straordinari e di quanto altro derivante alla Società in ragione della sua attività.
  • Eseguire i pagamenti su mandato del Presidente della Società.
  • Tenere la contabilità ordinaria.
  • Tenere l'inventario aggiornato del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Società.

Può, per le proprie mansioni, avvalersi del servizio di persone estranee alla Società la cui scelta e retribuzione dovrà essere deliberata dal C.E.

Articolo 15 - Commissione Scientifica

    La Commissione Scientifica è composta da 7 membri così rappresentati:
  • Il Presidente della Commissione Scientifica, che può partecipare ai lavori del C.E., e cinque membri che vengono prescelti dal C.E. tra tutti i soci aventi diritto di voto in regola con il versamento delle quote sociali. Il Presidente del Congresso Nazionale previsto per l'anno in corso.
  • La Commissione Scientifica dura in carica per il mandato del C.E. ed i membri scelti dal C.E. sono rieleggibili nel mandato successivo.
  • La Commissione Scientifica seleziona, motivandone la scelta, i tre temi scientifici più idonei per il Congresso monotematico Nazionale delle Sezioni Regionali da sottoporre alla Assemblea Generale Ordinaria. Cura l'organizzazione di tutte le attività scientifiche e culturali del Congresso Nazionale ed in particolare delle Tavole Rotonde; valuta e sceglie i contributi scientifici.
  • La Commissione Scientifica dovrà, su richiesta del C.E. o dei Probiviri, esprimere il proprio giudizio su procedure o tecniche, diagnostico-terapeutiche, in fase sperimentale, che vengono divulgate a mezzo stampa.

Articolo 16 - Commissione per la formazione

    La Commissione per la Formazione è composta da sette membri così rappresentati:
  • il Presidente e cinque membri che vengono prescelti dal Comitato Esecutivo tra tutti i Soci aventi diritto di voto in regola con il versamento delle quote sociali;
  • il Delegato del Comitato Esecutivo scelto dal C.E. tra i propri membri.

La Commissione dura in carica per il mandato del C.E. ed i membri sono rieleggibili nel mandato successivo. La Commissione propone o valuta singoli progetti educazionali o formativi e relaziona al CE le considerazioni finali circa ciascun progetto per l'eventuale approvazione.

Articolo 17 - Collegio dei Probiviri

I Probiviri vengono eletti dall'Assemblea su proposta del C.S.R., o del C.E., tra i Soci, in numero di tre effettivi e due supplenti. Essi durano in carica per il mandato del C.E. e sono rieleggibili, eleggono tra loro un Segretario il quale convoca le riunioni del Collegio. Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione, in via arbitrale, dei conflitti di competenza e di ogni altra controversia che dovesse insorgere tra gli associati, tra gli associati e la Società, nonché tra gli organi della Società medesima, formulando proposte di eventuali sanzioni disciplinari da presentare al C.E..

I Probiviri possono avvalersi di consulenti esterni scelti di volta in volta a secondo della competenza necessaria per la risoluzione di ogni singola controversia.

    Il Collegio dei Probiviri valuta, su richiesta dei singoli Soci, del C.E. o della Commissione Scientifica, i comportamenti ritenuti deontologicamente non corretti dei Soci. Il Collegio dei Probiviri, al termine della fase istruttoria, potrà richiedere al C.E. di comminare una delle seguenti sanzioni disciplinari:
  • Ammonizione
  • Censura
  • Sospensione
  • Radiazione

Articolo 18 - Attività editoriale

La SIA cura la pubblicazione della rivista ufficiale della Società tramite il Comitato Editoriale, con lo scopo prevalente di fornire un servizio di formazione continua ai Soci ed a tutti gli operatori nel campo della funzione sessuale e riproduttiva. Il Comitato Editoriale è composto da un Direttore Responsabile e da due Direttori Scientifici. Il Direttore Responsabile si identifica con il Presidente S.I.A. in carica; i due Direttori Scientifici sono membri ex-officio SIA, eletti dal Comitato Esecutivo tra i Soci SIA con provata esperienza scientifica nei diversi settori della Andrologia. I Direttori Scientifici durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

TITOLO III

Soci

Articolo 19 - I Soci

    Possono far parte della S.I.A. studiosi italiani o stranieri che ne facciano richiesta e svolgano attività clinica o di ricerca in campo andrologico. Si distinguono le seguenti categorie di soci:
  • Soci ordinari
  • Soci aggregati
  • Soci onorari
  • Soci sostenitori
  • I Soci ordinari sono coloro che partecipano attivamente allo sviluppo delle scienze Andrologiche ed alla attività scientifica della Società e devono essere in regola con il versamento della quota sociale. Condizione necessaria per essere Socio ordinario è il possesso del diploma di specializzazione in Andrologia, Urologia, o Endocrinologia, oppure il possesso di Laurea specialistica di area bio-medica con attestazione di aver svolto attività andrologica per almeno 5 anni presso strutture qualificate in campo andrologico e riconosciute come tali dal C.E.. Il Socio ordinario ha diritto di voto in Assemblea, ha diritto di candidarsi alle cariche Sociali; ha l'obbligo di partecipare ad una delle due manifestazioni scientifiche nazionali. Il Socio ordinario dovrà ottemperare a quanto sarà previsto dalla Società per l'accreditamento e la formazione permanente. Il Socio ordinario che non partecipa alla Assemblea o non rilascia delega per due volte consecutive decade dalla qualifica e diviene Socio aggregato.
  • I Soci aggregati sono cultori della materia Andrologica e per essi non è obbligatoria la partecipazione ai congressi nazionali. Il Socio aggregato non ha diritto di voto elettorale attivo né passivo. Per partecipare a qualsiasi attività societaria il Socio aggregato deve essere in regola con il pagamento della quota sociale. La sua quota associativa è ridotta al 50%. Il mancato pagamento della quota sociale per tre anni consecutivi comporta la decadenza dalla qualifica di Socio.
  • I Soci onorari sono le personalità italiane o straniere, che abbiano contribuito al progresso dell'Andrologia. La loro nomina è proposta dal C.S.R. ed approvata dalla Assemblea; essi non hanno diritto di voto. Sono altresì di diritto Soci onorari i Presidenti della S.I.A., i quali allo scadere del loro mandato, mantengono il diritto di voto.
  • I Soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che sostengono finanziariamente la Società. La loro nomina è proposta dal C.E. ed approvata dall'Assemblea.

TITOLO IV

Le Sezioni Regionali

Articolo 20 - Composizione e Rappresentanza delle Sezioni Regionali

    Le Sezioni macroregionali della S.I.A. sono così suddivise:
  • Lombardia - Piemonte - Val D'Aosta
  • Triveneta
  • Marche - Emilia Romagna - S.Marino
  • Toscana - Umbria - Liguria
  • Lazio - Abruzzo - Molise
  • Campania - Calabria
  • Puglia - Basilicata
  • Sardegna
  • Sicilia

Ciascuna Sezione è rappresentata da un Consiglio di Coordinazione di Sezione (C.C.S.) eletto dall'Assemblea di Sezione costituito da cinque membri, tra i quali viene eletto il Coordinatore e il Segretario. Sono Soci di diritto della Sezione, i Soci della S.I.A. che risiedano ed operino in quelle regioni.

Articolo 21 - Obiettivi delle Sezioni

Sono obiettivi delle Sezioni l'aggiornamento, la ricerca e la divulgazione territoriale dell'Andrologia.
L'aggiornamento e la ricerca trovano la massima espressione nella riunione congressuale biennale denominata Congresso Nazionale delle Sezioni Regionali.

La divulgazione territoriale delle scienze andrologiche è attuata attraverso i mezzi che ciascun Consiglio di Sezione ritiene opportuni e che comunicherà al C.E. per l'approvazione ed il sostegno economico necessari.

Ogni Sezione può supportare iniziative economiche anche in maniera autonoma.

Articolo 22 - Organi delle Sezioni Regionali

    Sono organi ufficiali delle Sezioni:
  • L'Assemblea di Sezione
  • Il Consiglio di Coordinazione di Sezione (C.C.S.)

Articolo 23 - Composizione e Poteri dell'Assemblea di sezione

L'Assemblea di Sezione è composta da tutti i Soci S.I.A. facenti parte delle regioni comprese nelle Sezioni, in regola con il pagamento della quota sociale.

    I compiti dell'Assemblea sono:
  • Eleggere ogni tre anni il C.C.S
  • Proporre argomenti per corsi di aggiornamento
  • Votare per l'approvazione del tema proposto dalla Sezione per il congresso delle Sezioni Regionali.

Articolo 24 - Composizione e Poteri del Consiglio di Coordinazione di Sezione (C.C.S.)

Il C.C.S. è composto da un Coordinatore, un Segretario e tre Consiglieri, di cui uno con compito di responsabile della formazione. Il responsabile della formazione ha il compito di raccogliere idee per progetti educazionali da proporre alla Commissione per la Formazione. L'elezione del C.C.S. avviene nel corso dell'Assemblea di Sezione. Possono essere eletti membri del C.C.S. i Soci S.I.A. aventi diritto di voto in regola con il pagamento della quota sociale. Il C.C.S. resta in carica per il mandato del C.E.. Il Coordinatore e gli altri Consiglieri non solo rieleggibili nello stesso ruolo; il Segretario può essere rieletto per un ulteriore mandato in qualsiasi ruolo, ivi compreso quello stesso di Segretario, ma in quest'ultimo caso per un solo mandato consecutivo.

Articolo 25 - Congresso Nazionale delle Sezioni Regionali

In alternanza annuale con il Congresso Nazionale si terrà il Congresso Nazionale delle Sezioni Regionali. La scelta della Sezione che organizzerà il Congresso Nazionale delle Sezioni Regionali verrà effettuata per turnazione stabilita in base a sorteggio. Il tema scientifico del Congresso verrà votato dall'A.G.O. tra i tre temi selezionati dalla Commissione Scientifica fra quelli proposti dalla Sezione organizzatrice.

TITOLO V

Durata, scioglimento ed estinzione della società

Articolo 26 - Durata, scioglimento ed estinzione della società

La durata della Società è a tempo indeterminato. La Società potrà essere sciolta su delibera dell'Assemblea Straordinaria adottati con il voto favorevole di almeno 2/3 di Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento o comunque cessazione dell'attività l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori e determina la modalità di liquidazione. L'Assemblea delibererà altresì anche in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio a beneficio di destinatari che dovranno essere individuati nell'ambito di associazioni con analoghi scopi e finalità.

TITOLO VI

Norme finali e transitorie

Articolo 27 - Norme finali

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione ed annulla e sostituisce tutte le norme statutarie precedenti. Il Comitato Esecutivo in carica alla data di approvazione del presente Statuto è tenuto, entro sei mesi dall'approvazione, ad emanare il regolamento e/o i regolamenti attuativi dello Statuto stesso.