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TITOLO IDisposizioni GeneraliArticolo 1 - DenominazioneLa "Società Italiana di Andrologia" (S.I.A.) è una associazione scientifica senza fini di lucro, di seguito per comodità chiamata Società, costituita a Pisa il 14.02.1976 per atto del notaio Francesco Tumbiolo (Rep. N. 241329 - Racc. 4695 - registrata all'ufficio del registro di Pisa il 03.03.1976 al n. 4106) la cui attività è regolata dalle norme del presente statuto, in considerazione del contenuto tecnico specialistico della disciplina andrologica volta allo studio, alla prevenzione ed alla cura delle disfunzioni organiche e funzionali dell'apparato genitale maschile e della sessualità di coppia. Articolo 2 - SedeLa Società ha sede legale in Roma. Sedi secondarie e uffici amministrativi e/o operativi possono essere istituiti su delibera del Comitato Esecutivo sia in Italia che all'estero. Articolo 3 - Decentramento RegionaleLa Società è articolata in 9 sezioni macroregionali, al fine di consentire un migliore rapporto con le istituzioni locali ed una più solida partecipazione territoriale della Società stessa. Tali Sezioni possono rappresentare sul territorio gli organi direttivi e gestionali centrali della Società.
Articolo 4 - Scopi della SocietàLa Società è apolitica, non ha finalità di lucro né sindacali e non può esercitare e/o partecipare ad attività imprenditoriali, salvo quelle necessarie alle attività di formazione continua in medicina (ECM). Essa si propone di promuovere e di favorire gli studi e la ricerca tecnico-scientifica nel campo dell'Andrologia, anche sotto l'aspetto socio-antropologico, consentendo inoltre lo sviluppo ed il corretto esercizio dell'attività professionale in ambito andrologico.
Inoltre ha lo scopo di rappresentare e promuovere la specialità andrologica nei confronti delle istituzioni e comunque di terzi; in particolare può collaborare con altre associazioni, enti e/o persone giuridiche ed istituzioni, sia nazionali che internazionali, operanti nello stesso campo di attività, connesse, complementari o affini. Al fine di verificare il tipo e la qualità delle attività svolte, la Società dovrà dotarsi di idoneo sistema di certificazione universalmente riconosciuto. Articolo 5 - Mezzi Finanziari, patrimonio e loro destinazione
I beni e le entrate della Società possono essere utilizzati solo per adempiere gli scopi societari con assoluto divieto di ogni distribuzione di eventuali eccedenze di bilancio. Le attività ECM potranno essere finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua. TITOLO IIOrgani della SocietàArticolo 6 - Organi della Società - Attività e loro funzionamento
Articolo 7 - Gratuità delle caricheTutte le cariche sociali non prevedono alcun tipo di remunerazione economica, diretta o indiretta. Per esse sono esclusivamente ammessi rimborsi di spese come determinati e/o autorizzati dal C.E. Articolo 8 - Composizione e convocazione dell'Assemblea dei SociHanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento dei contributi associativi. Possono tuttavia avere diritto di voto i soli soci ordinari ed onorari. L'Assemblea generale ordinaria (A.G.O.)ConvocazioneL'A.G.O. viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. Per motivi organizzativi essa verrà generalmente convocata in occasione del Congresso Nazionale o del Congresso Nazionale delle Sezioni Regionali. L'avviso di convocazione dovrà essere inoltrato ai Soci almeno trenta giorni prima a cura del segretario del comitato esecutivo. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e degli argomenti da trattare. Quorum costitutivoL'A.G.O. è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Quorum deliberativoL'A.G.O. delibera a maggioranza semplice dei votanti. In corso di Assemblea, le votazioni avvengono per scrutinio segreto nel caso di elezione degli organi sociali o comunque quando interessino persona fisica o ne sia fatta esplicita richiesta dalla maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Negli altri casi le votazioni avvengono per alzata di mano. L'Assemblea straordinariaConvocazioneL'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei membri del C.S.R. oppure di almeno 1/5 dei Soci ordinari, con un preavviso di almeno trenta giorni prima. Quorum costitutivoL'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione l'assemblea straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti in assemblea. Quorum deliberativoL'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Articolo 9 - Poteri dell'Assemblea Generale Ordinaria e StraordinariaL'Assemblea Generale Ordinaria
L'Assemblea Straordinaria
Articolo 10 - Consiglio delle Sezioni Regionali (C.S.R.) e suo CoordinatoreIl Consiglio delle Sezioni Regionali è composto dai nove Coordinatori Regionali, eletti nelle singole Sezioni in rappresentanza delle stesse; i Coordinatori Regionali durano in carica per il mandato del C.E. e non sono immediatamente rieleggibili nello stesso ruolo.
Articolo 11 - Comitato Esecutivo (C.E.)
Tutti i suoi membri sono soci della S.I.A. ed hanno diritto di voto. Il Delegato Nazionale delle Sezioni Regionali partecipa alle riunioni del C.E. senza tuttavia avere diritto di voto. Il Presidente della Commissione Scientifica può partecipare alle riunioni del C.E. senza tuttavia avere diritto di voto. Le cariche sono incompatibili con quelle di altre società medico-scientifiche italiane. Il C.E. dura in carica per un triennio e tutti i membri del C.E. non possono essere rieletti nella stessa carica nel mandato immediatamente successivo ad eccezione del Segretario e del Tesoriere che possono essere rieletti nella stessa carica per un solo mandato. Qualora uno dei consiglieri del C.E. sia impossibilitato a partecipare alle sedute del C.E. per dimissioni, revoca o impedimento, viene sostituito dal primo dei candidati non eletti, disponibile a tale incarico. Le dimissioni del Presidente o la sua impossibilità a svolgere il proprio incarico determinerà lo scioglimento del C.E. previa convocazione entro 90 giorni dell'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo C.E.. In caso di dimissioni od impossibilità del Segretario e/o Tesoriere, il Presidente assume ad interim tale incarico.
Articolo 12 - PresidenteIl Presidente della S.I.A. viene eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci. La sua candidatura è associata alla candidatura di un Segretario e di un Tesoriere, indicati dal Presidente stesso. L'elezione del Presidente comporta pertanto l'automatica elezione del Segretario e del Tesoriere scelti dal Presidente, al fine di poter formare un gruppo omogeneo di lavoro. Il Presidente dura in carica tre anni, diviene di diritto Past President al termine del suo incarico e non può essere rieletto nella stessa carica nel mandato immediatamente successivo. Rappresenta la Società di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca l'Assemblea e presiede il C.E. ed il C.S.R.; cura l'esecuzione delle loro delibere. Adotta inoltre provvedimenti di urgenza, riferendo in argomento alla prima riunione del C.E. In caso di impedimento del Presidente od in sua assenza temporanea, il Segretario ne svolge le funzioni. Articolo 13 - SegretarioIl Segretario viene eletto dall'Assemblea insieme al Presidente e al Tesoriere. La sua carica dura tre anni ed è immediatamente rieleggibile in qualsiasi ruolo, ivi compreso quello stesso di Segretario, ma in quest'ultimo caso per un solo mandato consecutivo. Sostituisce il Presidente del C.E, qualora questi sia impossibilitato a presiedere le riunioni del C.E. o del C.S.R.. Il Segretario, oltre a svolgere le funzioni di Consigliere, tiene aggiornato l'Albo dei Soci, registra la presenza alle riunioni del C.E. e ne dirama gli avvisi, compila e conserva i verbali, organizza e partecipa alle riunioni del C.E. e stende il verbale delle Assemblee. Può per le mansioni di segreteria e per attività intersociali più complesse avvalersi del servizio di persone estranee alla Società la cui scelta e retribuzione dovrà essere deliberata dal C.E.. Articolo 14 - TesoriereIl Tesoriere è eletto dall'Assemblea insieme al Presidente ed al Segretario. La sua carica dura tre anni ed è immediatamente rieleggibile in qualsiasi ruolo, ivi compreso quello stesso di Tesoriere, ma in quest'ultimo caso per un solo mandato consecutivo.
Può, per le proprie mansioni, avvalersi del servizio di persone estranee alla Società la cui scelta e retribuzione dovrà essere deliberata dal C.E. Articolo 15 - Commissione Scientifica
Articolo 16 - Commissione per la formazione
La Commissione dura in carica per il mandato del C.E. ed i membri sono rieleggibili nel mandato successivo. La Commissione propone o valuta singoli progetti educazionali o formativi e relaziona al CE le considerazioni finali circa ciascun progetto per l'eventuale approvazione. Articolo 17 - Collegio dei ProbiviriI Probiviri vengono eletti dall'Assemblea su proposta del C.S.R., o del C.E., tra i Soci, in numero di tre effettivi e due supplenti. Essi durano in carica per il mandato del C.E. e sono rieleggibili, eleggono tra loro un Segretario il quale convoca le riunioni del Collegio. Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione, in via arbitrale, dei conflitti di competenza e di ogni altra controversia che dovesse insorgere tra gli associati, tra gli associati e la Società, nonché tra gli organi della Società medesima, formulando proposte di eventuali sanzioni disciplinari da presentare al C.E.. I Probiviri possono avvalersi di consulenti esterni scelti di volta in volta a secondo della competenza necessaria per la risoluzione di ogni singola controversia.
Articolo 18 - Attività editorialeLa SIA cura la pubblicazione della rivista ufficiale della Società tramite il Comitato Editoriale, con lo scopo prevalente di fornire un servizio di formazione continua ai Soci ed a tutti gli operatori nel campo della funzione sessuale e riproduttiva. Il Comitato Editoriale è composto da un Direttore Responsabile e da due Direttori Scientifici. Il Direttore Responsabile si identifica con il Presidente S.I.A. in carica; i due Direttori Scientifici sono membri ex-officio SIA, eletti dal Comitato Esecutivo tra i Soci SIA con provata esperienza scientifica nei diversi settori della Andrologia. I Direttori Scientifici durano in carica tre anni e sono rieleggibili. TITOLO IIISociArticolo 19 - I Soci
TITOLO IVLe Sezioni RegionaliArticolo 20 - Composizione e Rappresentanza delle Sezioni Regionali
Ciascuna Sezione è rappresentata da un Consiglio di Coordinazione di Sezione (C.C.S.) eletto dall'Assemblea di Sezione costituito da cinque membri, tra i quali viene eletto il Coordinatore e il Segretario. Sono Soci di diritto della Sezione, i Soci della S.I.A. che risiedano ed operino in quelle regioni. Articolo 21 - Obiettivi delle SezioniSono obiettivi delle Sezioni l'aggiornamento, la ricerca e la divulgazione territoriale dell'Andrologia. La divulgazione territoriale delle scienze andrologiche è attuata attraverso i mezzi che ciascun Consiglio di Sezione ritiene opportuni e che comunicherà al C.E. per l'approvazione ed il sostegno economico necessari. Ogni Sezione può supportare iniziative economiche anche in maniera autonoma. Articolo 22 - Organi delle Sezioni Regionali
Articolo 23 - Composizione e Poteri dell'Assemblea di sezioneL'Assemblea di Sezione è composta da tutti i Soci S.I.A. facenti parte delle regioni comprese nelle Sezioni, in regola con il pagamento della quota sociale.
Articolo 24 - Composizione e Poteri del Consiglio di Coordinazione di Sezione (C.C.S.)Il C.C.S. è composto da un Coordinatore, un Segretario e tre Consiglieri, di cui uno con compito di responsabile della formazione. Il responsabile della formazione ha il compito di raccogliere idee per progetti educazionali da proporre alla Commissione per la Formazione. L'elezione del C.C.S. avviene nel corso dell'Assemblea di Sezione. Possono essere eletti membri del C.C.S. i Soci S.I.A. aventi diritto di voto in regola con il pagamento della quota sociale. Il C.C.S. resta in carica per il mandato del C.E.. Il Coordinatore e gli altri Consiglieri non solo rieleggibili nello stesso ruolo; il Segretario può essere rieletto per un ulteriore mandato in qualsiasi ruolo, ivi compreso quello stesso di Segretario, ma in quest'ultimo caso per un solo mandato consecutivo. Articolo 25 - Congresso Nazionale delle Sezioni RegionaliIn alternanza annuale con il Congresso Nazionale si terrà il Congresso Nazionale delle Sezioni Regionali. La scelta della Sezione che organizzerà il Congresso Nazionale delle Sezioni Regionali verrà effettuata per turnazione stabilita in base a sorteggio. Il tema scientifico del Congresso verrà votato dall'A.G.O. tra i tre temi selezionati dalla Commissione Scientifica fra quelli proposti dalla Sezione organizzatrice. TITOLO VDurata, scioglimento ed estinzione della societàArticolo 26 - Durata, scioglimento ed estinzione della societàLa durata della Società è a tempo indeterminato. La Società potrà essere sciolta su delibera dell'Assemblea Straordinaria adottati con il voto favorevole di almeno 2/3 di Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento o comunque cessazione dell'attività l'Assemblea nomina uno o più Liquidatori e determina la modalità di liquidazione. L'Assemblea delibererà altresì anche in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio a beneficio di destinatari che dovranno essere individuati nell'ambito di associazioni con analoghi scopi e finalità. TITOLO VINorme finali e transitorieArticolo 27 - Norme finaliIl presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione ed annulla e sostituisce tutte le norme statutarie precedenti. Il Comitato Esecutivo in carica alla data di approvazione del presente Statuto è tenuto, entro sei mesi dall'approvazione, ad emanare il regolamento e/o i regolamenti attuativi dello Statuto stesso. |